IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della riserva di cui all'udienza del 10 febbraio
2006,   ha  emanato  la  seguente  ordinanza,  nel  procedimento  sub
n. 105/'04  R.G.,  pendente tra: Zanetti Annibale e Zanella Loredana,
rappresentati  e  difesi,  giusta  procura a margine della citazione,
dall'avv. Laura Benuzzi, domiciliatario, attori, e Cassa di Risparmio
di  Bolzano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata  e  difesa,  giusta  procura generale dd. 9 maggio 2001
rep.  36627  racc.  2630  notaio  dott. Thomas Weger, dall'avv. Mario
Dona',   domiciliatario,  convenuto;  e  Mu"ck  Cristina,  contumace,
convenuto.
    Premesso  che  nella  presente causa gli attori chiedono solidale
condanna  dei  convenuti  al  risarcimento del danno loro derivato in
relazione  ad  operazione  di  investimento  in  denaro, per presunta
responsabilita'  della  banca  convenuta e della sua dipendente Mu"ck
Cristina;
        che,  in  particolare,  deducono  gli attori di essere sempre
stati  consigliati per i loro investimenti in denaro dalla dipendente
Mu"ck,  divenuta nel tempo persona di fiducia al punto da indurre gli
attori  a firmare in bianco quanto venisse loro richiesto di firmare;
che  ad un certo punto del rapporto di investimento intercorrente tra
le  parti,  veniva loro proposto investimento piu' redditizio; che la
dipendente  Mu"ck  disattese  le indicazioni impartitele dagli attori
circa  il livello di rischiosita' dell'operazione richiesto, omise di
informarli  adeguatamente  in  ordine alla operazione di investimento
poi  attuata,  finendo,  in generale, per violare quanto previsto nel
contratto  di  negoziazione  e  le rispettive disposizioni del T.U.F.
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
        che la convenuta Mu"ck e' rimasta contumace;
        che la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., costituitasi, ha
invece proposto difese atte a confutare le deduzioni attoree;
        che  parte  Cassa  di  Risparmio  di  Bolzano  S.p.A. ha, tra
l'altro, sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
13,  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n. 5, in relazione agli artt. 3 e 24
Cost.,  lamentando  lesione del diritto alla difesa del soggetto che,
come  nella fattispecie la convenuta banca, sia chiamato a rispondere
di  condotte  da  ritenersi  non  contestate  per il solo fatto della
contumacia del soggetto che detta condotta abbia tenuto;
        che  questo Collegio rileva inoltre d'ufficio la questione di
legittimita', sia in ordine agli artt. 3 e 24, che in ordine all'art.
111 Cost.;
    Rilevato che l'art. 13, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prevede che
in   caso   di   contumacia  del  convenuto,  «...i  fatti  affermati
dall'attore,  anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato
la  comparsa  di  costituzione,  si  intendono  non  contestati  e il
tribunale   decide   sulla   domanda  in  base  alla  concludenza  di
questa...»;
        che  la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. non ha negato il
rapporto  di  dipendenza con la convenuta Mu"ck, ne' ha contestato di
dover  rispondere  della condotta di quest'ultima per come dedotta in
causa;
        che  pertanto, per effetto della disposizione qui in esame, i
fatti   costitutivi   della  domanda  devono  ritenersi  provati  nei
confronti   della  convenuta  contumace  e  non  ancora  provati  nei
confronti dell'altra convenuta;
        che  la  situazione  processuale  che ne deriva, in relazione
agli  effetti  da attribuirsi alla condotta de qua, pone l'interprete
dinanzi a tre possibilita', ovvero:
          a) considerare prevalente, in entrambi i rapporti, la prova
dei  fatti  costitutivi  maturatasi  nei  confronti  della  convenuta
contumace;
          b)  considerare  prevalenti  le  risultanze  processuali  a
seguito di istruttoria chiesta dal datore di lavoro;
          c)   considerare   provati  i  fatti  nei  confronti  della
convenuta  contumace  e  non ancora provati - con la possibilita' che
l'esito  dell'istruttoria  conduca a risultati diametralmente opposti
da  quelli  imposti  dalla  disposizione in esame - nei confronti del
datore di lavoro;
    Ritenuto  che  l'ipotesi  sub  a)  comporterebbe  violazione  dei
diritto  di  difesa previsto dall'art. 24 Cost., posto che alla parte
costituita   verrebbe   impedito   di  difendersi,  vanificandone  la
costituzione in giudizio;
        che  l'ipotesi  sub  b)  e'  ritenuta impraticabile da questo
Collegio,  posto  che comporterebbe palese disapplicazione di legge e
conseguente condotta illecita dei giudice adito;
        che,  in  ordine  all'ultima ipotesi, ove l'esito istruttorio
portasse  ad escludere fondatezza ai fatti costitutivi della domanda,
il  giudice  sarebbe  chiamato  a far derivare effetti diametralmente
opposti dalla medesima condotta;
        che,  in  particolare,  le conclusioni probatorie imposte per
convenzione  normativa dall'art. 13, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si
porrebbero  quantomeno  su  piano paritario rispetto alle conclusioni
raggiunte  sulla  medesima condotta ad esito di verifica istruttoria,
con  la  conseguenza  di  rendere,  se  non  inutile,  ambivalente il
processo  e  furiosamente  irragionevoli gli effetti che ne derivano,
posto  che  da  un  medesimo  fatto  non possono derivare determinati
effetti  ed  al  contempo  effetti  a  questi  opposti, pena l'aperta
violazione  dei  principio  del  giusto  processo  ex art. 111 Cost.,
inteso  quale  strumento funzionale alla certezza delle situazioni di
diritto e di accertamento della verita';
        che,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  ove  in procedimento
soggetto  al  c.d.  «rito  societario» siano convenuti piu' soggetti,
legati   da   rapporto  che  -  come  nella  fattispecie  -  comporti
responsabilita'   dell'uno   per   condotta  tenuta  dall'altro,  ove
quest'ultimo  rimanga  contumace,  la  questione  sollevata  non  sia
manifestamente infondata;
        che la rilevanza della questione e' in re ipsa;